Art. 17 — Controlli ufficiali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2012 al 13 marzo 2021. 307 parole tolte, 5 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre voci, e nel rispetto delle seguenti modalita':
tolto: a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci;
tolto: b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti;
tolto: c) controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari. I controlli nelle aziende iscritte nel Registro ufficiale conformemente all'articolo 20 devono essere regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 9 APRILE 2012 aggiunto: 2 FEBBRAIO 2021, N. tolto: 84. Gli ispettori fitosanitari di cui al titolo VII possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione; essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai registri, ai passaporti delle piante ed ai documenti ad essi correlati. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto delle misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale che informa immediatamente l'autorita' unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione europea delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha gia' adottato. aggiunto: 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;214~art17 · fonte del testo
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