Art. 43 — Ispezioni per l'esportazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2005 al 13 marzo 2021. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ispettori fitosanitari provvedono alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un «certificato fitosanitario» conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari. In caso di rispedizione viene rilasciato un «certificato fitosanitario di riesportazione», se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige. Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;214~art43 · fonte del testo
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