Art. 3 — Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti
All'articolo 205, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole «operazioni di recupero» sono inserite le seguenti: «e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179».
Testo vigente dal 1 giugno 2023
