L'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete). - 1. L'organo competente assicura l'esecuzione della valutazione della sicurezza stradale a livello di rete sull'intera rete stradale aperta al traffico oggetto del presente decreto. 2. Le valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete riguardano il rischio di incidente e di gravita' dell'impatto sulla base dei seguenti elementi:

  • a)un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la sicurezza intrinseca;
  • b)un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui e' stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico. 3. L'organo competente esegue la prima valutazione della sicurezza stradale a livello di rete entro e non oltre il 2024. Le valutazioni successive della sicurezza stradale a livello di rete sono effettuate con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni. 4. Nel valutare la sicurezza stradale a livello di rete, l'organo competente tiene conto delle componenti indicative di cui all'allegato III. 5. Sulla base dei risultati della valutazione di cui al comma 1 e al fine di definire le priorita' delle ulteriori misure necessarie, l'organo competente classifica tutti i tratti della rete stradale in almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza.».

Testo vigente dal 16 dicembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-15;213~art3 · fonte del testo

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