Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-ter e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'Allegato 1 e' integrato dalle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, inserite nell'Allegato A al presente decreto;
  • b)dall'Allegato 1 sono espunte le disposizioni legislative statali indicate nell'Allegato B al presente decreto;
  • c)le voci di cui all'Allegato C al presente decreto sostituiscono le corrispondenti voci dell'Allegato 1. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare)".

Testo vigente dal 30 gennaio 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 5/2014

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 2014

    È ammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2268, comma 1, n. 297), del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e 1 del d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, impugnati, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost., nella parte in cui - rispettivamente, abrogando il d. lgs. n. 43 del 1948 e modificando il d. lgs. n. 179 del 2009 con l'espunzione del d. lgs. n. 43 del 1948 dalle norme anteriori al 1° gennaio 1970 mantenute in vigore - abrogano il divieto penalmente sanzionato delle associazioni di carattere militare che perseguono, anche indirettamente, scopi politici. In tal caso, infatti, non si rinviene l'ostacolo di un'eventuale pronuncia in malam partem, in quanto la reviviscenza dell'abrogata disposizione incriminatrice sarebbe il risultato della rimozione della disposizione abrogatrice. Invero, la verifica sull'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata - strumentale all'emanazione dei menzionati decreti legislativi - risulta necessaria a garantire il principio della riserva di legge in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e non può essere limitata in considerazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio principale. - Sull'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale avente ad oggetto norme penali di favore, si vedano le citate sentenze nn. 85/1976, 148/1983, 98/1997, 394/2006, 324/2008, 57/2009, 28/2010, 273/2010, 294/2011 e le ordinanze nn. 3/2009, 5/2009, 66/2009, 103/2009, 204/2009, 285/2009.

    Art. 2268 c.o.m. · Art. 1 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 · Art. 14 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 2010 al 30 gennaio 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-13;213~art1 · fonte del testo

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