Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza in vigore. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Ai fini del presente decreto legislativo:

  • a)per «disposizioni legislative statali» si intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati;
  • b)per «pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970» si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia di pubblicazione all'epoca di ciascun atto, e' avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969;
  • c)per «anche se modificate con provvedimenti successivi» si intende che sono compresi anche gli atti legislativi statali che abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969;
  • d)per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 14 dicembre 2009

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 182/2018

    Ha colpito questo articolo
    4 ottobre 2018

    È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Sondrio in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, dichiara la permanente vigenza dell'art. 8 della legge n. 991 del 1925, quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura. La motivazione dell'ordinanza di rimessione è tutta volta a denunciare l'eccesso di delega della norma censurata, cosicché l'altro parametro costituzionale è fugacemente evocato, attraverso apodittici richiami alla giurisprudenza di legittimità e alle argomentazioni precedentemente addotte, non accompagnati dall'indicazione delle ragioni circa la sua asserita violazione, necessariamente diverse da quelle che fondano il dubbio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 76 Cost.

    Art. 1 Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore · Art. 14 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 · Art. 8 Provvedimenti in favore dei territori montani · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 88/2016

    Questione inammissibile
    13 aprile 2016

    Sono manifestamente inammissibili - per carente descrizione delle fattispecie concrete, difetto di motivazione sulla rilevanza e omessa individuazione delle disposizioni sottoposte a scrutinio - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 124 a 137 del d.l. lgt. 19 agosto 1917, n. 1399 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908), censurati per violazione degli artt. 3 Cost. e 14, primo comma, lett. f ) ed s ), dello statuto siciliano, e 1, comma 2, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), denunciato in riferimento all'art. 76 Cost. Le ordinanze di rimessione elencano una serie di provvedimenti amministrativi impugnati, senza illustrarne lo specifico contenuto e senza indicare il titolo di legittimazione che fonda l'interesse dei privati ad impugnarli. I censurati articoli da 124 a 137 recano norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina e delineano una complessa procedura volta a facilitare la ricostruzione delle aree distrutte dal terremoto del 1908. Tale procedura è scandita in fasi e ricomprende specifiche disposizioni dedicate all'espropriazione e alla riassegnazione dei beni compresi nel comparto, ma nessuna delle ordinanze di rimessione chiarisce in quale fase ha origine il rispettivo contenzioso. Le evidenziate lacune rendono perciò impossibile verificare se le contestate disposizioni debbano essere effettivamente applicate per definire i giudizi principali e se le ragioni esposte a sostegno del dubbio di costituzionalità abbiano attinenza con l'oggetto di ciascuno dei medesimi giudizi. In secondo luogo, tutti gli atti di promovimento censurano in blocco un consistente gruppo di disposizioni senza una distinta disamina dei loro rispettivi contenuti: in tal modo, i rimettenti utilizzano i giudizi a quibus come mere occasioni per contestare la legittimità costituzionale di un intero settore della normativa recata dal menzionato d.l. lgt., ma, così facendo, omettono del tutto di individuare le singole disposizioni, o parti di esse, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata violazione degli evocati parametri. Sull'inammissibilità, specialmente manifesta, di questioni per carente descrizione delle fattispecie concrete e/o per difetto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 241/2015, 185/2015 e 98/2014; ordinanze nn. 25/2016, 270/2015, 209/2015, 207/2015, 162/2015, 161/2015, 147/2015, 104/2015, 90/2015 e 36/2015. Sull'onere per il rimettente di individuare le singole disposizioni, o parti di esse, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata violazione degli evocati parametri, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 218/2014; ordinanze nn. 101/2015, 21/2003, 337/2002 e 97/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore · Art. 14 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 346/2010

    Questione inammissibile
    1 dicembre 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, promossa - in riferimento agli articoli 2, 3, 8, n. 2, 16, 19, 99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, della Costituzione e, inoltre, in relazione a diverse norme di attuazione del medesimo statuto (tra le quali, in particolare: d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574); nonché in relazione all'Accordo di Parigi tra Italia e Austria del 5 settembre 1946; al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947; alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 10 dicembre 1948; alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 23 aprile 1959, n. 715 (XXVII), all. A; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 31 maggio 1968, n. 1314 (XLIV); alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992; alla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 in tema di diritti di persone appartenenti a minoranze; alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995; alla Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 - «limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2, n. 190), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (Allegato 1, n. 182)». Infatti, il decreto legislativo n. 179 del 2009, nelle disposizioni impugnate, è sprovvisto di una propria e autonoma forza precettiva o di quel carattere innovativo proprio degli atti normativi: non è dubbio, infatti, che, nell'individuare le disposizioni da mantenere in vigore, esso non ridetermini né in alcun modo corregga le relative discipline, limitandosi a confermare, peraltro indirettamente - attraverso, cioè, la mera individuazione di atti da "salvare"-, la persistente e immutata loro efficacia. Ne discende che le disposizioni impugnate appaiono, perciò, prive della capacità di ledere, per sé stesse, come si lamenta, la sfera della competenza della Provincia ricorrente in materia di "toponomastica"; il tutto a prescindere dal problema di ciò che con questa espressione si voglia intendere e di ciò che, invece, riguardi la materia della "denominazione dei comuni", ai fini, eventualmente, del riparto delle relative competenze, secondo lo statuto speciale, tra Provincia autonoma di Bolzano e Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Ne consegue il difetto, in capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse a sostenere l'impugnazione proposta.

    Art. 1 Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore · Art. 14 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;179~art1 · fonte del testo

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