Art. 10 — Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali

Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 hanno facolta' di ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le modalita' prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti negli articoli 12 e 13 del presente decreto. Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della predetta legge n. 724 del 1994, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' apportare le necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per ciascun prestito.

Testo vigente dal 8 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213~art10 · fonte del testo

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