Art. 13 — Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, gia' denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalita' di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.
Testo vigente dal 8 luglio 1998
