Art. 12 — Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati

Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilita' e dalla possibilita' di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 e' effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia.

Testo vigente dal 8 luglio 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213~art12 · fonte del testo

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