Art. 4 — Disposizioni di attuazione
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 istituisce il registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. A tal fine, entro il termine di cui al primo periodo, l'Organismo adotta le disposizioni di attuazione previste dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 12-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010. I soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 141 del 2010 sono tenuti a conformarsi agli obblighi di comunicazione ivi previsti entro i tre mesi successivi all'istituzione del registro di cui al comma 1. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 9 gennaio 2026
