Art. 12-bis — Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio

((Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia la presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito.)) ((L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 istituisce un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi, nel quale, verificata la completezza delle comunicazioni di cui al comma 3, sono annotati i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera a) e, in un'apposita sezione del medesimo registro, i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera b).)) ((Sono comunicate al registro di cui al comma 2 le informazioni, definite ai sensi del comma 4, riguardanti i fornitori di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo le seguenti modalita':))

  • a)((da parte delle banche, degli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o degli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito con cui i fornitori di beni o i prestatori di servizi stipulano le convenzioni di cui al comma 1 anche sulla base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilita', dagli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi;))
  • b)((direttamente da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e in osservanza di quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del medesimo testo unico, concludono contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attivita' commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.)) ((L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle informazioni da trasmettere ai fini delle annotazioni nel registro di cui al comma 2, le modalita' e i termini delle comunicazioni nonche' eventuali variazioni alle stesse in modo che sia garantita:))
  • a)((la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 e dei relativi aggiornamenti;))
  • b)((la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati riportati nel registro e nella sezione dedicata di cui al comma 3;))
  • c)((il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;))
  • d)((i criteri di determinazione del contributo dovuto, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro e della sezione dedicata, nonche' le modalita' e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.)) ((Ai fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in relazione all'attivita' rispettivamente svolta, nonche' l'articolo 13, comma 1-ter, del presente decreto.)) ((L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui al comma 2, e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. I soggetti che effettuano la comunicazione ai sensi del comma 3, lettera a), hanno diritto al rimborso dei contributi versati da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi convenzionati.)) ((L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vigila sul rispetto da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al comma 3 della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, puo' richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attivita' di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. L'Organismo puo' effettuare ispezioni presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attivita' di controllo dell'Organismo e' applicata dall'Organismo medesimo nei confronti dei fornitori di beni o i prestatori di servizi di cui al comma 3 la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente articolo da dieci giorni a tre mesi, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 al 10 per cento del fatturato. L'applicazione della sanzione e' comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.)) ((Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e che esercitano le attivita' previste dal comma 1 o dal comma 3, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, interviene, su segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche, gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, per verificare il rispetto della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, l'Organismo puo' richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attivita' di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'Organismo comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura e' determinata dallo stesso Organismo. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attivita' di controllo dell'Organismo, l'Organismo medesimo applica nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente comma:))
  • a)((il richiamo scritto;))
  • b)((l'inibizione dalla continuazione dell'attivita' di cui al presente articolo per un periodo non superiore ai tre mesi;))
  • c)((la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. L'applicazione della sanzione e' comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.)) ((Ai fornitori di servizi o ai prestatori di beni diversi dalle microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE non e' consentito l'esercizio delle attivita' previste dai commi 1 e 3 in assenza dell'annotazione nel registro di cui al comma 2.)) ((La violazione di cui al comma 9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 fino al 10 per cento del fatturato. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ove accerti l'omessa comunicazione prevista dal comma 3 lettera a) da parte della banca, dell'intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, inibisce il fornitore di beni o prestatore di servizi dallo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo sino all'adempimento dell'obbligo di comunicazione, dandone comunicazione alla banca, intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito e informa la Banca d'Italia o la diversa autorita' competente.)) ((Nella determinazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8 e 10, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le circostanze di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del medesimo testo unico.)) ((I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dai commi 7, 8 e 10 affluiscono al bilancio dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che determina le modalita' e i termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, l'Organismo avvia la procedura di riscossione coattiva secondo i termini e le modalita' previsti dalla legge.)) ((Il mancato versamento dei contributi dovuti all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, costituisce causa ostativa all'annotazione ovvero alla permanenza del soggetto nel registro di cui al comma 2.)) 21
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212

21

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

Testo vigente dal 10 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141~art12bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari