Alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel titolo le parole: «anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: «anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018»;
  • b)all'articolo 1:
  • 1)al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «l'oro da investimento,», sono aggiunte le seguenti: «anche destinato a successiva lavorazione,»; 1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza;»; 1.3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b).»;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, e' oggetto di dichiarazione all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.»;
  • 3)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. La dichiarazione e' dovuta anche per le operazioni di cui al comma 2 dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico di cui al comma 2. 2-ter. E' tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui al comma 3, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 che disciplinano ulteriori modalita' di adempimento dell'obbligo dichiarativo. 2-quater. La dichiarazione e' effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione e' effettuata prima dell'attraversamento della frontiera. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero e' finalizzato, eseguite ai sensi dei commi 2 e 2-bis, sono indicate nella dichiarazione trasmessa all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni. 2-quinquies. La dichiarazione non e' dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione e' soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al regolamento (UE) 2018/1672 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. La dichiarazione non e' altresi' dovuta per le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia. 2-sexies. Le autorita' competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui alla presente legge nei confronti delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) provvedono affinche' tali persone siano informate dei loro diritti e obblighi.»;
  • 4)al comma 3, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;
  • 5)dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. L'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) istituisce un registro in cui sono iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di cui al comma 3 e svolge ogni attivita' necessaria per la gestione del registro. 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis costituisce una sezione del registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. 3-quater. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 3-bis si applica il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e le relative disposizioni attuative, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi dovuti dagli iscritti e alle conseguenze del mancato versamento degli stessi.»;
  • 6)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emana istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalita' di invio della dichiarazione stessa. L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia concorda con le amministrazioni competenti le modalita' di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.»;
  • 7)al comma 7, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;
  • 8)ai commi 8 e 9, le parole: «L'Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»;
  • 9)al comma 11, le parole: «, per l'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse;
  • c)all'articolo 2, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione per l'oro consegnato o ricevuto e' effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.»;
  • d)all'articolo 4:
  • 1)al comma 1, primo periodo, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM)» e le parole «da lire quattro milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.065,82 a euro 10.329,14»;
  • 2)al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6»; 2.2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30». Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, le parole: «e dall'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse;
  • b)all'articolo 10, primo comma, numero 9), le parole «e dall'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse;
  • c)all'articolo 17, quinto comma, dopo le parole: «per quelle di prodotti semilavorati» sono aggiunte le seguenti: «, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,»;
  • d)all'articolo 70, quinto comma, dopo le parole: «nonche' dei prodotti semilavorati», sono aggiunte le seguenti: «, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,». All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo periodo, le parole: «alla Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «all'OAM»;
  • b)al secondo periodo, le parole: «dalla Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'OAM».

Testo vigente dal 2 gennaio 2025

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