Art. 3 — Avvio del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) avvia la gestione della sezione del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del presente decreto.
Testo vigente dal 2 gennaio 2025
