Art. 19 — Rinnovo
L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, ha durata triennale e puo' essere rinnovata. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 1, l'organismo notificato presenta domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'autorizzazione. La domanda di rinnovo segue la procedura prevista all'articolo 15 perla prima autorizzazione.
Testo vigente dal 9 agosto 2003
