Art. 11 — Informazioni sulla partecipazione ai sistemi
Con provvedimenti emanati secondo le procedure indicate nell'articolo 10, comma 2, sono disciplinate le modalita' secondo le quali:
- a)ciascun ((operatore di sistemi italiani)) comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione; 2
- b)ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa;
- c)chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato puo' chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonche' sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48
2con decorrenza dal 30 giugno 2011
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Testo vigente dal 6 maggio 2011
