Art. 3 — Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287
[1]All'articolo 20, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni lavorativi".
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/2/2010, n. 46 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 23 febbraio 2010
