Art. 5 — Disposizioni transitorie e finali
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Restano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo articolo 19, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» restano soppresse.
Testo vigente dal 23 febbraio 2010
