Art. 19 — Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
