Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4-sexies.1, comma 6, lettera f), le parole: «di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13, commi 5, 5-bis, 6 e 6-bis,»;
  • b)all'articolo 7-duodecies, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto.».
  • c)all'articolo 13:
  • 1)al comma 2, le parole: «criteri di competenza e correttezza» sono sostituite dalle seguenti: «criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio»;
  • 2)al comma 3: 2.1) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti;»; 2.2) alla lettera e), dopo le parole: «delle dimensioni dell'intermediario» sono inserite le seguenti: «, e i criteri di disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi»;
  • 3)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e ai criteri di competenza e correttezza.»;
  • 4)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione e' condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dai medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.»;
  • 5)dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. La valutazione di cui al comma 5 e' condotta:
  • a)con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:
  • 1)prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti e' sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneita'. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;
  • 2)dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina e' immediatamente efficace.
  • b)con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.»;
  • 6)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorita' o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.»;
  • 7)dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. La Banca d'Italia e la Consob valutano se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato al soggetto abilitato.»;
  • 8)alla rubrica, dopo la parola: «aziendali» sono inserite le seguenti: «e responsabili delle principali funzioni aziendali»;
  • d)all'articolo 20-bis.1:
  • 1)al comma 2, punto ii), dopo le parole: «delle imprese del gruppo» sono inserite le seguenti: «stabilite nell'Unione europea, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo,»;
  • 2)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nell'ambito della domanda presentata ai sensi del comma 2, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 possono chiedere la deroga all'autorizzazione indicata al comma 1. La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'ABE della richiesta di deroga. La deroga e' concessa dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia sulla base della domanda ricevuta ai sensi del comma 2; e' negata dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia. La deroga e' concessa, ovvero negata, previo parere dell'ABE e tenuto conto almeno dei seguenti elementi:
  • a)se la Sim fa parte di un gruppo, la struttura dell'organizzazione del gruppo, le modalita' di registrazione dell'operativita' utilizzate in via prevalente all'interno del gruppo e l'assegnazione delle attivita' tra i soggetti del gruppo;
  • b)la natura, l'entita' e la complessita' delle attivita' svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso;
  • c)l'importanza delle attivita' svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso, e il rischio sistemico che esse comportano. 2-ter. La proposta di concessione della deroga ovvero il diniego della stessa sono adottati dalla Banca d'Italia sentita la Consob. Il provvedimento di concessione della deroga o di diniego della stessa e' trasmesso alla Sim interessata e all'ABE; nel caso si discosti dal parere di quest'ultima, include la relativa motivazione. I provvedimenti di concessione della deroga assunti ai sensi del comma 2-bis sono riesaminati ogni tre anni.».

Testo vigente dal 8 gennaio 2026

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