Art. 53 — Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:
- a)della meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
- b)di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota e' riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.
Testo vigente dal 2 maggio 2024
