Art. 57 — Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana

Con regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorita', e' stabilita, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, l'identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi. Il regolamento di cui al presente articolo e' adottato entro il 30 giugno 2024 ed e' aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.

Testo vigente dal 2 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 2 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2021 al 2 maggio 2024. 356 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.

Con tolto: uno o piu' regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico aggiunto: regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, tolto: adottati aggiunto: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorita', tolto: sono stabiliti aggiunto: e' stabilita, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficaciatolto: :

tolto: a)aggiunto: , la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, tolto: la identita' aggiunto: l'identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghitolto: ;

tolto: b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 53, commi 2 e 3, 54, commi 2, 3, 5 e 7, e 55, comma 8, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste. Il regolamento tolto: o i regolamenti di cui al presente articolotolto: , tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonche' dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive, in un'ottica di semplificazione del sistema. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 54 e all'articolo 55 sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresi':

tolto: a) specifiche modalita' di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54, e 55, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;

tolto: b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalita' di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati aggiunto: e' adottato entro il 30 giugno 2024 ed e' aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208~art57 · fonte del testo

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