Art. 51 — Esercizio delle attività professionali di farmacista

I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le disposizioni che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l'esercizio delle stesse:

  • a)preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
  • b)fabbricazione e controllo dei medicinali;
  • c)controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
  • d)immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
  • e)approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualita' nelle farmacie aperte al pubblico;
  • f)preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
  • g)diffusione di informazioni e consigli ((sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto));
  • g-bis)segnalazione alle autorita' competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;
  • g-ter)accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;
  • g-quater)contributo a campagne istituzionali di sanita' pubblica.

Testo vigente dal 10 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 10 febbraio 2016. 8 parole tolte, 50 parole aggiunte in 5 capoversi.

e) aggiunto: approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento tolto: e distribuzione dei medicinaliaggiunto: , distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualita' nelle farmacie aperte al pubblico;

g) diffusione di informazioni e consigli tolto: nel settore dei medicinali aggiunto: sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto;

aggiunto: g-bis) segnalazione alle autorita' competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;

aggiunto: g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;

aggiunto: g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanita' pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art51 · fonte del testo