Art. 4 — Collaborazione istituzionale
L'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e la Banca d'Italia collaborano, nell'esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale, ferma restando la titolarita' dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria.
Testo vigente dal 29 novembre 2012
