Art. 2 — Albo regionale delle banche
Presso l'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e' istituito un albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovra' contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni:
- a)la denominazione;
- b)la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all'attivita' bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni;
- c)la sede centrale e quella degli sportelli. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione. L'iscrizione nell'albo regionale e' comunicata alla Banca d'Italia.
Testo vigente dal 29 novembre 2012
