Art. 6 — Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali

Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia le valutazioni e le attivita' di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell'attivita' bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.

Testo vigente dal 29 novembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-29;205~art6 · fonte del testo