Art. 2 — Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 1, le parole da: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2,» a: «effettuate anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in cripto-attivita'»;
- b)all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del medesimo decreto».
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
