Art. 31 — Punto di contatto
Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.
Testo vigente dal 4 gennaio 2008
