Art. 51 — Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
[1]All'Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla Sezione I - esposizione al radon:
- 1)al paragrafo 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «abilitazione professionale per lo svolgimento di attivita' di progettazione di opere edili;»;
- 2)al paragrafo 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, universita', ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attivita' di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all'interno delle normali attivita' di aggiornamento professionale;»;
- b)la Sezione II e' sostituita dalla seguente: «Sezione II: Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine 1. Elenco dei settori industriali di cui all'articolo 20 L'elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche o scenari critici di esposizione che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all'articolo 20 e' riportato nella tabella II-1. 2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui all'articolo 22
- 1)I livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' per unita' di massa (kBq/kg) per i materiali solidi contenenti radionuclidi di origine naturale in equilibrio secolare con i loro prodotti di decadimento sono riportati nella tabella II-2. I livelli si applicano a tutti i radionuclidi della catena di decadimento dell'U-238 e del Th-232.
- 2)Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1. Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovra' tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.
- 3)Per i fanghi umidi petroliferi si adottano valori di esenzione 5 volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq kg-1 per U-nat, Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228;
- 4)I residui devono rispettare i criteri di allontanamento di cui al paragrafo 4. 3. Livelli di esenzione in termini di dose efficace Sono fissati i seguenti livelli di esenzione:
- 1)Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i lavoratori e' fissato in 1 mSv a-1.
- 2)Il livello di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo e' 0,3 mSv a-1. 4. Criteri, modalita' e livelli allontanamento
- 1)I livelli di allontanamento in termini di concentrazione di attivita' per unita' di massa (kBq/kg) per i materiali solidi contenenti radionuclidi di origine naturale in equilibrio secolare con i loro prodotti di decadimento sono riportati nella tabella II-2. I livelli si applicano a tutti i radionuclidi della catena di decadimento dell'U-238 e del Th-232.
- 2)Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1. Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovra' tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.
- 3)Per i fanghi petroliferi umidi si adottano valori 5 volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq/kg per U-nat, Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228.
- 4)I valori dei livelli di allontanamento per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade sono, per tutti i radionuclidi, il 50% dei valori di allontanamento di cui ai punti 1), 2), 3) del presente paragrafo. Residui con valori di concentrazione di attivita' superiori possono essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade se viene dimostrato che la dose efficace per l'individuo rappresentativo e' inferiore al valore riportato nel paragrafo 3, punto 2).
- 5)Nel caso in cui i residui siano destinati all'incenerimento l'esercente e' sempre tenuto a dimostrare che sia rispettato il livello di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3 punto 2), indipendentemente dal valore della concentrazione di attivita' di massa presente nei residui da smaltire.
- 6)Nel caso di smaltimento nell'ambiente di residui ed effluenti che impattano potenzialmente su fonti di acqua potabile si deve dimostrare che la dose efficace agli individui della popolazione e' inferiore a 0,1 mSv/a.
- 7)L'allontanamento di effluenti e di residui, ove i residui presentino valori di concentrazione di attivita' superiori ai livelli di livelli di allontanamento di cui ai punti 1, 2, 3 del presente paragrafo, puo' essere effettuato se viene rispettato il livello di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3, punto 2).
- 8)In relazione a particolari situazioni o destinazioni dei materiali oggetto dell'allontanamento, le autorita' competenti possono stabilire per i livelli di allontanamento in concentrazione di massa, per materiali specifici o per destinazioni specifiche, valori superiori a quelli riportati nella Tabella II-2 richiedendo la dimostrazione che, in tutte le possibili situazioni prevedibili, l'allontanamento avvenga nel rispetto il livello di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3, punto 2, tenuto conto del contributo derivante da tutte le fonti di esposizione.
- 9)I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui provenienti dalle attivita' lavorative di cui all'articolo 22.
- c)dopo la Sezione II sono aggiunte le seguenti: Sezione II-bis: attivita' lavorative che comportano l'esposizione all'attivita' cosmica 1. Attivita' lavorative di cui all'articolo 28 Le attivita' lavorative che possono comportare per il personale navigante esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti e una dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare sono quelle relative a voli effettuati a quote non inferiori a 8.000 metri. 2. Modalita' di valutazione della dose efficace di cui all'articolo 27, comma 1 lettera a) Nel caso in cui vengano effettuati voli a quote inferiori a 15.000 metri, la valutazione della dose ricevuta dal personale navigante e' effettuata mediante appositi codici di calcolo, accettati a livello internazionale e validati da misure su aeromobili in volo su almeno due rotte di lungo raggio a latitudini diverse. Nel caso in cui vengano, di regola, effettuati voli a quote uguali o superiori a 15.000 metri, la valutazione della dose efficace ricevuta dal personale navigante e' eseguita oltre che avvalendosi dei suindicati codici di calcolo, mediante dispositivi di misura attivi in grado di rivelare variazioni significative di breve durata dei livelli di radiazioni ionizzanti dovuti ad attivita' solare. Sezione II-ter: radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione 1. Livello di riferimento di cui all'articolo 29, comma 1 Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna in ambienti chiusi alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' fissato in 1 mSv a-1. 2. Elenco dei materiali da costruzione di cui dell'articolo 29, comma 2 I. Materiali naturali:
- a)Alum-shale;
- b)Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui: granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss); porfidi; tufo; pozzolana; lava; derivati delle sabbie zirconifere. II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui: ceneri volanti; fosfogesso; scorie di fosforo; scorie di stagno; scorie di rame; fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio); residui della produzione di acciaio. 3. Radionuclidi per cui devono essere misurate le concentrazioni di attivita' di cui all'articolo 29, comma 3 lettera a) I radionuclidi da sottoporre a misurazione sono: Ra-226, Th-232 (o il suo prodotto di decadimento Ra-228) e K-40. 4. Indice di concentrazione di attivita' di cui all'articolo 29, comma 3 lettera a) L'indice di concentrazione di attivita' I e' dato dalla seguente formula: I = CRa-226 /(300) + CTh-232 /(200)+ CK-40 /(3000) dove CRa226, CTh232 e CK40 sono le concentrazioni di attivita' in Bq kg-1 dei corrispondenti radionuclidi nel materiale da costruzione. L'indice si riferisce alla dose da radiazioni gamma presente in un edificio costruito con un determinato materiale da costruzione, in eccesso rispetto all'esposizione esterna tipica. L'indice si applica al materiale da costruzione e non ai suoi componenti, tranne nei casi in cui tali componenti sono anch'essi materiali da costruzione e in quanto tali sono valutati separatamente. Per l'applicazione dell'indice a tali componenti, in particolare ai residui delle industrie che lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti in natura riciclati nei materiali da costruzione, deve essere utilizzato un fattore di suddivisione appropriato. 5. Valore dell'indice di concentrazione di attivita' di cui all'articolo 29 Il valore dell'indice di concentrazione di attivita' pari a 1 puo' essere utilizzato come uno strumento di screening per individuare materiali che possono portare al superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 29, comma 1. 6. Indicazioni sulla valutazione della dose di cui all'articolo 29, comma 5 Ai fini della valutazione della dose, si applicano metodi di stima della dose previsti da standard nazionali e internazionali che tengano conto di altri fattori, tra cui la densita', lo spessore del materiale, nonche' fattori relativi al tipo di edificio e all'uso previsto del materiale (strutturale o superficiali);
- d)alla Tabella II-1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)nell'intestazione della seconda colonna, dopo le parole «Classi o tipi di pratiche» sono aggiunte le seguenti: «o scenari critici di esposizione»;
- 2)la riga
[2]Impianti per la filtrazione delle acque di falda gestione e manutenzione dell'impianto e' sostituita dalla seguente:
[3]Industrie dotate di impianti per la filtrazione delle acque di falda gestione e manutenzione dell'impianto
- 3)e' soppressa la riga:
[4]Cartiere manutenzione delle tubazioni
Testo vigente dal 3 gennaio 2023
