Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ad altre attivita' presso terzi All'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attivita' alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attivita' alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.».
Testo vigente dal 3 gennaio 2023
