Altre attivita' presso terzi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 65) Fuori dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il datore di lavoro, per conto del quale i lavoratori svolgono a qualsiasi titolo attivita' presso una o piu' zone classificate gestite da terzi esercenti, e' tenuto ad assicurare agli stessi la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente Titolo e alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all'entita' complessiva del rischio. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinche' venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attivita' da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere. (( I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attivita' alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attivita' alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative. ))

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 3 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori tolto: esterni aggiunto: dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attivita' alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei tolto: lavoratori esterni aggiunto: predetti lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art115 · fonte del testo

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