Art. 22 — Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
All'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. I datori di lavoro trasmettono all'archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all'articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 126, comma 2.».
Testo vigente dal 3 gennaio 2023
