La classificazione delle opere cinematografiche e' finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica. La classificazione e' proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilita' e allo sviluppo della personalita' propri di ciascuna fascia d'eta' e al rispetto della dignita' umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente:

  • a)opere per tutti;
  • b)opere non adatte ai minori di anni 6;
  • b-bis)opere non adatte ai minori di anni 10;
  • c)opere vietate ai minori di anni 14;
  • d)opere vietate ai minori di anni 18. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il minore non puo' assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'eta' prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilita' genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2017 al 28 dicembre 2024. 10 parole aggiunte.

aggiunto: b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203~art2 · fonte del testo