In base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2. Almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera, i soggetti di cui al comma 1 inviano una copia della opera, con motivazione della classificazione assegnata, alla DG Cinema per la verifica da parte della Commissione. Le modalita' di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonche' i casi di eventuale riduzione del temine di cui al primo periodo per ragioni di urgenza sono definiti con decreto del direttore generale Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione, visiona l'opera e si esprime, redigendo apposito verbale, circa la correttezza o meno della classificazione assegnata dai soggetti di cui al comma 1, rilasciando il proprio parere alla DG Cinema. Entro venti giorni dalla data di ricezione dell'opera, la DG Cinema, con proprio provvedimento, comunica ai soggetti istanti il parere della Commissione circa la classificazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale e' tenuta comunque ad esprimersi, il produttore o il distributore o chi ne abbia titolo puo' far uscire l'opera nelle sale cinematografiche. Avverso il parere di cui al comma 3 e' possibile proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, istanza di riesame alla Commissione; entro i successivi quindici giorni, due sottocommissioni diverse da quella che ha gia' verificato la classificazione dell'opera provvedono al riesame, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di funzionamento della Commissione. In caso di riesame, i termini per il ricorso giurisdizionale avverso l'esito della verifica della classificazione decorrono dalla data di comunicazione del nuovo parere. I soggetti di cui al comma 1 possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi dalla Commissione, prima della formulazione del parere di cui ai commi 3 e 5.

Testo vigente dal 28 dicembre 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203~art4 · fonte del testo

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