Art. 10 — Classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi

Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, adottato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi. La classificazione di cui al presente articolo e' finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica. In particolare, il regolamento di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto:

  • a)dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto;
  • b)delle disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, anche con specifico riguardo alla definizione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano normalmente opere vietate, e delle relative sanzioni ivi previste;
  • c)degli standard e delle migliori pratiche internazionali del settore, con particolare riferimento ai sistemi di classificazione maggiormente diffusi, tra i quali il PEGI, Pan European Game Information - Informazioni paneuropee sui giochi.

Testo vigente dal 28 dicembre 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203~art10 · fonte del testo

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