Art. 31 — Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori
Il personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. I collaboratori ed i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalita' posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato ed avere responsabilita' di guida e di controllo di altre persone.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
