Art. 10 — Attività di vigilanza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 28.
Abrogato dal 2 aprile 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 28.
Abrogato dal 2 aprile 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 2011 al 2 aprile 2017. 235 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'attivita' di vigilanza e' esercitata dall'Autorita' nazionale designata e, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza. E' disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto. La sostanza importata elencata nella parte 3 dell'allegato 1 del regolamento in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese dell'importatore o del detentore. I soggetti che svolgono l'attivita' di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformita' alla legislazione vigente. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attivita' ispettive, nonche' di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico, al fine di promuovere una responsabilita' condivisa nel commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, anche attraverso convenzioni stipulate con l'universita' ed enti di ricerca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;200~art10 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.