Art. 9 — Attività di vigilanza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191.
Abrogato dal 20 novembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191.
Abrogato dal 20 novembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2007 al 20 novembre 2010. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero dei trasporti vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi o dei componenti, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate. A tale fine gli organismi notificati comunicano ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori oltre ogni altra utile informazione richiesta circa le attivita' svolte. Il Ministero dei trasporti dispone, con periodicita' almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza presso gli organismi notificati al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2010, N. 191
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-10;163~art9 · fonte del testo
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