Art. 1 — Campo di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 28.
Abrogato dal 2 aprile 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 28.
Abrogato dal 2 aprile 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 2011 al 2 aprile 2017. 41 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di seguito denominato: «regolamento».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;200~art1 · fonte del testo
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