Art. 12 — Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a:
- a)disporre di personale addetto alla fabbricazione e ai controlli che risponda ai requisiti di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
- b)non cedere medicinali in fase di sperimentazione o autorizzati al commercio, se non in conformita' con la legislazione vigente;
- c)informare previamente l'AIFA di qualsiasi modifica che intenda apportare ai dati forniti a norma dell'articolo 9, comma 1;
- d)informare immediatamente l'AIFA, allorche' sia stato improvvisamente necessario procedere alla sostituzione della persona qualificata di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
- e)consentire in qualsiasi momento al personale ispettivo dell'AIFA l'accesso ai suoi locali;
- f)mettere a disposizione della persona qualificata tutti i mezzi necessari per permetterle di espletare le sue funzioni;
- g)conformarsi ai principi e alle linee direttrici fissati dal diritto comunitario per la buona pratica di fabbricazione.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
