Art. 13 — Modifiche dell'autorizzazione
Qualora il titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione chieda la modifica dei dati di cui all'articolo 9, comma 1, la durata del relativo procedimento non deve superare i trenta giorni. In casi di rilevanza dei dati modificati tale termine puo' essere prorogato fino a novanta giorni.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
