Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e' sostituito dal seguente: "I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni".
Testo vigente dal 25 giugno 1999
