Art. 81 — Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' affidata al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze. Gli incaricati della vigilanza, in qualita' di pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, le imbarcazioni, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci. Possono, altresi', procedere al prelevamento dei campioni e all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali e aeroportuali, il personale puo' essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale e' svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente. Nulla e' innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari. Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorita' giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni per le quali il presente decreto prevede sanzioni amministrative, deve:

  • a)contestare immediatamente l'infrazione accertata;
  • b)notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non e' possibile, l'accertamento dell'infrazione;
  • c)trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al Prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui e' stata accertata l'infrazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalita' di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art81 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari