Art. 38 — Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza

Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i costitutori responsabili della produzione di sementi, sono tenuti a comunicare al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione di sementi e del materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base» non certificate, nonche' di sementi ortive della categoria standard. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione. Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di «base». Il Ministero medesimo o l'organismo delegato, se necessario, possono procedere anche al prelievo ufficiale di campioni. Le comunicazioni devono recare le seguenti indicazioni:

  • a)specie e varieta';
  • b)ubicazione ed estensione delle coltivazioni;
  • c)nome, cognome e indirizzo del responsabile della conservazione in purezza;
  • d)nome, cognome indirizzo del moltiplicatore di materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base», se diverso dal responsabile della conservazione in purezza. I controlli di cui al comma 1, verificano anche la titolarita' delle moltiplicazioni effettuate dai soggetti di cui alla lettera d). Gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo sono a carico del responsabile della conservazione in purezza secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art38 · fonte del testo

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