Art. 6 — Obblighi delle ditte sementiere
La ditta sementiera deve essere registrata presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi attuativo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sono stabiliti i requisiti di professionalita', dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' sementiera. Sono esonerati dalla registrazione al RUOP di cui al comma 1:
- a)i produttori agricoli che cedono prodotti sementieri direttamente a ditte sementiere registrate;
- b)i commercianti che vendono esclusivamente al dettaglio prodotti sementieri gia' confezionati ed etichettati. Il Servizio fitosanitario regionale, nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera provvede alla registrazione nel RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.
Testo vigente dal 27 febbraio 2021
