Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e ortive Il Ministero puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, Registri di varieta' al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse anche quando queste sono linee «inbred» o ibridi destinati a servire, a loro volta, da componenti per la costituzione di altre varieta' finali e le loro sementi sono commercializzate con propria denominazione. L'istituzione dei Registri di varieta' e' obbligatoria per le varieta' di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le varieta' di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonche' per le varieta' di specie ortive, limitatamente alle specie indicate nell'allegato II del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. E' facolta' del Ministero istituire «Registri volontari» per specie agrarie e ortive diverse da quelle contemplate nell'allegato II, a fronte di un interesse economico concreto per tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti e' riportato nell'allegato III al presente decreto di cui costituisce parte integrante. I Registri di varieta' di specie ortive sono suddivisi in:

  • a)Registro delle varieta' le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard»;
  • b)Registro delle varieta' le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard». I Registri delle varieta', la cui tenuta e' affidata al Ministero, consultabili e resi pubblici nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, devono riportare obbligatoriamente, oltre alla denominazione della varieta', il codice (SIAN) identificativo della stessa, la data del decreto di iscrizione e la data dell'ultimo decreto di rinnovo dell'iscrizione oltre al codice (SIAN) del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varieta'. Nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agrarie e ortive sono iscritte le varieta' da conservazione e le varieta' di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. Per ogni varieta' iscritta, il Ministero istituisce un fascicolo che comprende una descrizione della varieta' e la documentazione presentata ai fini dell'ammissione. Tale fascicolo, relativo alle varieta' iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle varieta', e' tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate. I fascicoli relativi all'iscrizione delle varieta' sono accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Allorche' il costitutore abbia chiesto, in conformita' all'articolo 8, comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varieta' e sui risultati degli esami sugli stessi, e' escluso l'accesso alle predette informazioni. Per ogni varieta' iscritta viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta dei suddetti soggetti verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre varieta' analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varieta' (linee «inbred» o ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per la costituzione di altre varieta' finali. Tutte le modifiche apportate ai Registri nazionali delle varieta', nonche' ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di una varieta', sono notificate agli Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art7 · fonte del testo

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