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Che cosa è cambiato dal 14 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2018 al 14 novembre 2023. 369 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Gli operatori, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, notificano l'inizio della loro attivita' e assoggettano la loro impresa al sistema di controllo utilizzando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154. E' fatto obbligo agli operatori di:

tolto: a) redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell'attivita', del sito e dell'unita' produttiva ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008;

tolto: b) redigere ed aggiornare il documento contenente le misure per garantire, a livello di unita', di sito e di attivita', il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione;

tolto: c) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche se successive al recesso o all'esclusione dell'operatore per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi;

tolto: d) in caso di soppressione delle indicazioni, informare, per iscritto, gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni;

tolto: e) non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di notifica di cui all'articolo 28 del regolamento prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosita';

tolto: f) annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori gia' utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purche' contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico;

tolto: g) adottare un sistema, che consenta la tracciabilita' e rintracciabilita' dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: h) comunicare preventivamente all'organismo di controllo la tipologia di contabilita' e tracciabilita' utilizzata;

tolto: i) mettere a disposizione i registri di cui alla lettera f) all'organismo di controllo ed alle autorita' di cui all'articolo 3;

tolto: l) per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 12, comunicare periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantita' di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;

tolto: m) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti;

tolto: n) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorita' competenti, in caso di contestazioni di non conformita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2023, N. 148

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-23;20~art9 · fonte del testo

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