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Che cosa è cambiato dal 14 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2018 al 14 novembre 2023. 848 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Attivita' di controllo svolta dagli organismi di controllo Gli organismi di controllo svolgono la propria attivita' secondo la procedura di controllo standard di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base di un programma annuale di controllo, comunicato al Ministero, ed elaborato tenuto conto dei requisiti minimi indicati nell'allegato 3. Gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo che consente l'identificazione dell'operatore e il tipo o la gamma di prodotti nonche' il periodo di validita' ed e' compilato secondo quanto previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, gli organismi di controllo eseguono ispezioni al fine di accertare eventuali infrazioni e irregolarita', nonche' inosservanze, riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e adottano, a tutela degli interessi dei consumatori, le corrispondenti misure e rilasciano certificazioni a seguito di ispezioni con esito favorevole. Le infrazioni sono inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformita' del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformita' dei prodotti e della affidabilita' dell'operatore. L'accertamento di una o piu' infrazioni comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione per una o piu' attivita' ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. La sospensione consiste nel divieto per l'operatore di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformita', gia' immessi sul mercato, per un periodo da concordare con l'autorita' competente. L'esclusione consiste nel ritiro del documento giustificativo e nella cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti, oggetto di non conformita', gia' immessi sul mercato. Le irregolarita' sono inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformita' del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa. L'accertamento di una o piu' irregolarita' comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarita' sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attivita' irregolari. La soppressione comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicita' dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui e' stata riscontrata l'irregolarita'. Le inosservanze sono inadempienze di lieve entita', prive di effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la conformita' del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione e da non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o di conformita' dei prodotti o di affidabilita' dell'operatore. L'accertamento di una o piu' inosservanze comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito a correggere l'inosservanza in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinche' l'evento non si ripeta. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 9, l'organismo di controllo reitera una diffida definitiva scritta, assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in caso di omesso adeguamento, e' applicata la soppressione delle indicazioni biologiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' applicative da parte degli organismi di controllo con riguardo a comunicazioni e profili organizzativi riferiti a infrazioni, irregolarita' e inosservanze ed alle conseguenti misure. Gli organismi di controllo garantiscono la tracciabilita' delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa europea e nazionale. A tal fine, il Ministero istituisce, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode. All'articolo 59, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «agricoltura biologica,» sono inserite le seguenti: «in materia di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo,».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2023, N. 148

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-23;20~art5 · fonte del testo

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