Modifiche all'articolo 3 «Trattamenti e sostanze in essi utilizzati» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 Il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.».
Testo vigente dal 10 marzo 2014
