Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante disposizioni in materia di succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana
[1]Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.»;
- 2)al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonche' di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o piu' concentrati, nell'etichettatura figura la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;»;
- 3)il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. La fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato I, parte I, e' consentita esclusivamente mediante l'impiego dei trattamenti e l'utilizzo delle sostanze indicati nell'allegato I, parte II, e delle materie prime conformi all'allegato II. I nettari di frutta devono essere conformi ai criteri specifici previsti nell'allegato IV.»;
- 4)dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: «6-ter. Qualora venga utilizzata la dicitura: "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti", questa deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punto 1.»;
- b)l'allegato I e' sostituito dall'allegato A al presente decreto;
- c)l'allegato III e' sostituito dall'allegato B al presente decreto;
- d)all'allegato IV, parte I, la ventiquattresima riga e' cosi' modificata: «
[2]Cotogne (Cydonia oblonga L.)
[3]50
[4]»;
- e)all'allegato V, dopo la riga: «ribes nero» e prima della riga: «uva», e' inserita la seguente: «Cocco (*) Cocos nucifera L. 4,5».
Testo vigente dal 5 gennaio 2026
