Modifiche all'articolo 2 «Aggiunte» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti gli ingredienti autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 2.».
Testo vigente dal 10 marzo 2014
